Il brevetto
ASCOLTIAMO L'INVENTORE E IMPRENDITORE E REALIZZIAMO BREVETTI DI ALTA QUALITÀ
- La nostra esperienza a supporto dello Sviluppo Strategico del portafoglio PI della tua azienda
- Ricerche e depositi in tutto il mondo e Depositi diretti nella UE e negli USA
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PERCHÉ devi depositare il tuo brevetto?
- È una efficace protezione contro il rischio di copie dai concorrenti
- Conferisce il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione
- È fondamentale per start-up che non hanno ancora forza commerciale
- Un portafoglio brevetti è indice di attenzione alla innovazione ed accresce la reputazione ed il valore delle aziende, anche già commercialmente affermate
- Concretizza il valore dell’innovazione, che diviene un bene iscrivibile a bilancio, concedibile in licenza o cedibile
- Tutela le risorse spese in ricerca e sviluppo, evitando che altri ne possano beneficiare gratuitamente.
- Offre benefici di tassazione agevolata sui redditi che procura (regime fiscale agevolato “patent box”)
- Accresce la possibilità di ottenere contributi finanziari: la proprietà di brevetti (oppure la licenza d’uso di brevetti altrui) attesta il buon livello del proprio know-how e può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative per lo sviluppo tecnico e commerciale
QUANDO avvalersi di un consulente brevettuale?
In una azienda che mantiene un processo di continua innovazione, il consulente brevettuale va consultato periodicamente per sorvegliare lo stato di sviluppo e di protezione della tecnologia da parte dei concorrenti.
Questo serve ad evitare di intraprendere strade già precluse da brevetti di altri.
Avvalersi del consulente brevettuale solo quando finalmente l’innovazione è pronta per essere brevettata, è un grave errore. Statisticamente, se non sono state fatte indagini in corso d’opera, una volta su tre si scopre, e troppo tardi, che vi sono già brevetti di ostacolo, anche quando non ve ne è ancora traccia sul mercato.
Almeno tre sono le esigenze fondamentali in materia brevettuale:
- non violare brevetti altrui
- cercare prevenire la concessione ad altri per idee non nuove o non realmente inventive già durante la fase di esame
- e solo per ultimo proteggere per tempo le proprie invenzioni
Se ti stai chiedendo...
Sì; ci vuole esperienza e scrupolo; specie per le “rivendicazioni” che ne costituiscono l’essenza. Non sono ammesse ambiguità nel testo. La protezione reclamata deve essere assolutamente legittima e descritta in modo chiaro. In caso contrario il brevetto è in tutto o in parte nullo.
Sì, ed è naturale, se si pretende di proteggere cose già note e banali
Sì, e purtroppo, se il brevetto è mal scritto e quindi non protegge
No, se l’invenzione è forte e nel brevetto ed è esposta e protetta in modo chiaro.
Chi incorre in contraffazione di un brevetto legittimo ha seri problemi che possono essere anche penali.
Brevettare senza indugio; brevetti anche molto sintetici su piccole novità di debole livello inventivo anticipano ed impediscono successivi brevetti altrui. Prevenire la concorrenza costa enormemente meno che dover rimuovere un brevetto anche palesemente nullo.
No, non è obbligatorio ma altamente consigliabile.
Tramite una ricerca preventiva si ottiene una conoscenza generica dello stato dell’arte; si sorveglia l’attività brevettuale dei concorrenti; si ha un’idea della tendenza di mercato; si evita di cadere in contraffazione di brevetti altrui e allo stesso tempo si ottengono indizi di possibili violazioni di propri brevetti.
On line sono disponibili diversi strumenti gratuiti di accesso a banche dati, il principale delle quali è Espacenet, gestito dall’Ufficio Europeo dei Brevetti.
La ricerca però non è così semplice per utilizzatori poco esperti ed i risultati di un fai-da-te potrebbero essere estremamente parziali e limitati.
L’estensione all’estero si fonda sulla regola della cosiddetta “priorità unionista”: essa prevede che chi ha depositato una domanda di brevetto in uno Stato possa presentare entro 12 mesi di tempo, in altri Stati una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono, ai fini della novità e dei diritti, alla data della prima domanda.
Alternativamente al deposito presso i singoli Uffici nazionali, è possibile avvalersi di alcune procedure unificate, atte a semplificare e coordinare le fasi di esame e concessione dei brevetti in più Stati esteri. Anche tali procedure usufruiscono del principio della priorità.
BREVETTO EUROPEO EPO
Il brevetto europeo, da non confondere con un ancora inesistente Brevetto Comunitario, è un brevetto per invenzione che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio.
I brevetti europei conferiscono al titolare, una volta espletata la procedura di convalida nelle singole nazioni, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto in questi stessi Stati.
Ad oggi aderiscono alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo i seguenti Stati: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Princ. Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
BREVETTO INTERNAZIONALE PCT
Il brevetto internazionale, detto PCT (Patent Cooperation Treaty), consente di "prenotare" il brevetto praticamente in tutto il mondo (attualmente i Paesi aderenti sono circa 150).
Con una procedura, inizialmente unitaria, l'Ufficio internazionale procede ad effettuare una ricerca di novità e successivamente un Esame preliminare internazionale (facoltativo), a seguito del quale fornisce al richiedente una valutazione in merito alla possibilità che la domanda di brevetto ha di essere accolta.
Una volta completata questa fase, in genere dopo 30 mesi dalla data di priorità, si dovrà entrare nelle fasi nazionali chiedendo ad ogni nazione di esaminare il brevetto e di concederlo. Da questo momento in poi il brevetto si scinderà in tanti brevetti nazionali che seguiranno ognuno una propria sorte ed un proprio iter
Sicuramente prima che l’invenzione venga divulgata all’esterno, perché ciò comprometterebbe la validità del brevetto stesso.
Nel corso dello sviluppo dell’idea è in genere consigliabile brevettare appena si giunge a qualcosa di consistenza sufficientemente definita. Possono poi seguire brevetti di perfezionamento per successivi affinamenti o varianti di rilievo definite o concepite più tardi.
Un brevetto però è valido solo se descrive l’invenzione senza lacune o errori sulle caratteristiche essenziali. Se per accertarle servono sperimentazioni, è necessario eseguirle senza indugio, pena la nullità del brevetto per insufficiente descrizione.
Il diritto esclusivo di produrre o commercializzare l’invenzione sorge nello Stato in cui il deposito è stato effettuato. Quindi, se si è titolare di un brevetto solo in Italia si acquistano i relativi diritti solo qui e non in altri Stati esteri.
L’invenzione potrà quindi essere liberamente utilizzata in altri Stati ma se il brevetto è stato pubblicato nessuno, né in Italia né all’estero, potrà a sua volta brevettarla perché diventata ormai “arte nota”.
Se il brevetto è stato depositato ma è ancora segreto, sarebbe possibile un deposito di terzi all’estero. Ricordiamo tuttavia che il titolare della domanda italiana ha un anno di tempo dal deposito nazionale per estendere il proprio brevetto all’estero prevalendo su chi ha depositato dopo la stessa domanda.
In Italia circa 24 mesi per i modelli di utilità, circa 30-36 mesi per i brevetti per invenzione.
All’estero dipende da Paese a Paese.
Il titolare di un brevetto ha il diritto esclusivo di sfruttamento economico della propria invenzione e per poter utilizzare un prodotto, una soluzione, copertai da brevetto è necessario il suo consenso.
Tuttavia la legge prevede che sia consentito utilizzare l’invenzione in ambito privato e a fini non commerciali (ad esempio a fini didattici o di R&D anche da parte della concorrenza). Altre deroghe valgono poi per i brevetti farmaceutici
Portare a conoscenza di altri l’invenzione prima del deposito del brevetto dà vita a quella che viene detta “predivulgazione”. La predivulgazione esclude la novità dell’invenzione e quindi elimina uno dei requisiti essenziali per la brevettabilità.
La predivulgazione avviene sia quando l’inventore descrive la sua idea in articoli scientifici, riviste, conferenze, sia quando l’invenzione viene descritta in colloqui privati con persone non obbligate a mantenere il segreto.
Nota bene: anche l’esposizione a fiere o avvenimenti pubblici costituisce, in genere, predivulgazione.
Se quindi non avete ancora brevettato la vostra idea, non divulgatela in alcun modo e, se comunque fosse necessario portarla a conoscenza di altri, premunitevi con accordi di segretezza.
Uno dei requisiti che la legge richiede ad un’idea per poter essere brevettata è la NOVITÀ.
Un’invenzione è nuova se non è compresa in quello che viene detto “stato della tecnica”, ossia se non è stata resa accessibile al pubblico in Italia o in qualunque altro paese
Un’invenzione che sia infatti stata divulgata e resa accessibile al pubblico è entrata ormai a far parte del patrimonio di conoscenze della collettività e non si ritiene quindi ci sia più ragione di concedere all’inventore il diritto di sfruttamento esclusivo.
Un’invenzione è originale se la soluzione che offre non appare ovvia ad una persona esperta del ramo, ossia se non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
Si parla anche d’inventività del brevetto, e la legge prevede che essa costituisca un progresso tecnico rispetto a quanto già noto e presente nel settore.