È stato prorogato al 31 DICEMBRE 2020 il termine entro il quale presentare la domanda di conversione di un marchio collettivo depositato o registrato prima del 23 marzo 2019
In seguito al D. Lgs.15/2019, i marchi che ricadevano nella categoria registrabile come “collettivi” ora devono essere distinti tra marchio collettivo e marchio di certificazione e i titolari di marchi collettivi depositati o registrati secondo la vecchia disciplina devono ora presentare una nuova domanda per convertire il proprio marchio secondo una delle nuove definizioni.
La mancata presentazione della domanda di conversione del marchio collettivo entro il 31 dicembre 2020 comporterà la decadenza del marchio stesso.
Ma quel è la differenza tra l’uno e l’altro segno?
-Il marchio collettivo può essere richiesto da persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti purché non costituiti in forma di società di capitali.
-Il marchio di certificazione ha la funzione di certificare l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e può essere richiesto da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione. Il titolare non potrà però utilizzare il marchio per i prodotti e servizi protetti; egli dovrà svolgere essenzialmente una funzione di organo di controllo nei confronti di chi utilizza il marchio.
Infine, sia per l’una che per l’altra tipologia di marchio, con la domanda di conversione dovrà essere presentato il regolamento d’uso che dovrà contenere una serie di dati ed elementi tra cui le condizioni d’uso del marchio e le sanzioni per infrazioni regolamentari e, per i marchi di certificazione, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio.
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