Il diritto d'autore
IL DIRITTO D’AUTORE
La legge italiana prevede la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. I diritti morali invece non sono soggetti a termini legali di tutela.
Il titolare dei diritti d’autore è, in via originaria, l’autore in quanto creatore dell’opera. I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.
Non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore sull’opera. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera. La legge tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, indipendentemente da qualsiasi procedura di deposito e di registrazione.
Tuttavia, per preservare le opere non pubblicate dal pericolo di plagio, la SIAE ha istituito il servizio di deposito delle opere inedite. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito alla SIAE.
VALIDITA': il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.
LA TUTELA DEL SOFTWARE
In Italia il software è proteggibile con il diritto d’autore.
Presso la SIAE è tenuto un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, in cui vengono iscritti il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma.